Se viene emesso uno scontrino cassa del tipo "non riscosso" per servizi non pagati alla partenza, tale scontrino non è rilevante ai fini del calcolo dell'IVA. All’atto del pagamento, deve essere emesso un secondo documento con riferimento al primo. Questo fa da base per il calcolo dell'IVA, analogamente alle "ricevute fiscali non pagate" del passato.
Con questa amministrazione speciale (che non vige in Germania, Austria e Svizzera), a partire dal 2020 ci sono state ripetute discrepanze e differenze tra gli importi IVA calcolati dall'Agenzia e i dati delle aziende o dei consulenti economici, come riportato da diverse fonti (Sole 24 Ore, Agenzia delle Entrate...). Tuttavia, anche prima del 2020 si sono verificate molto spesso difficoltà con le "ricevute non pagate", ad esempio per aziende che non avevano emesso un secondo documento al momento del pagamento.
Gli importi dell'IVA per questi Documenti erano molto spesso calcolati in modo errato (non calcolati o calcolati due volte).
Differenze di questo tipo potrebbero verificarsi anche nel caso in cui gli importi trasmessi da ASA a un "registratore telematico" (RT) non siano stati trasmessi correttamente all'agenzia per un qualche motivo (ad esempio una configurazione errata del RT) o non siano stati interpretati correttamente in tale sede.
Ad evitare tali differenze critiche fin dall'inizio, raccomandiamo ai clienti in Italia la seguente procedura:
Per tutti i Documenti non pagati dovrebbe essere sempre emessa una fattura elettronica, che, se necessario, può essere creata in modo semplice e veloce anche per gli ospiti privati.
Per le aziende, deve essere emessa una fattura elettronica separata per ogni soggiorno dopo la partenza; non è possibile emettere fatture collettive a fine mese (a differenza che in Germania, Austria e Svizzera).
Il vantaggio di questo metodo di lavoro è che non è necessario un secondo documento; tutto è semplificato per il reparto contabile e per il commercialista, e le discrepanze con le autorità fiscali sono molto più rare.
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